Patto di gestione della lite e transazione col danneggiato: la mancata autorizzazione da parte dell’assicurato non può essere arbitraria
Il diniego da parte dell’assicurato dev’essere esercitato conformemente al canone di buonafede e, cioè, avendo a riferimento anche l’interesse dell’assicuratore ad evitare il rischio, senza alcun vantaggio per l’assicurato, di corrispondere un indennizzo più elevato per la quota di rischio non coperta dalla franchigia contrattuale