Accertamento dello stato d’insolvenza: valutazione da effettuare alla data della declaratoria di fallimento

Necessario appurare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali

Accertamento dello stato d’insolvenza: valutazione da effettuare alla data della declaratoria di fallimento

Se una società è in liquidazione, la valutazione ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data del provvedimento dichiarativo del fallimento. Di conseguenza, la valutazione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto – non proponendosi l’impresa di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 33489 del 22 dicembre 2025 della Cassazione) valutando il contenzioso relativo al possibile fallimento di una ‘s.r.l.’.
Per i giudici di merito è legittima la declaratoria del fallimento della società, a fronte del credito vantato da un consorzio (di cui, peraltro, la società è componente).
Nello specifico, l’ammontare del credito è stato determinato in quasi 800mila euro, ma si è anche accertata, osservano i giudici di Cassazione, la sussistenza di un credito del consorzio verso la Regione, per una cifra che sfiora i 6milioni di euro, canonizzato in un titolo esecutivo azionato con procedimento esecutivo dell’espropriazione presso terzi e conclusosi con l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva assegnato al creditore le somme pignorate presso il terzo e sino a concorrenza del credito.
Però, dopo aver ricostruito il rapporto tra consorzio ed imprese consorziate in termini di mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che il consorzio stesso, non potendo avere per sé né vantaggi né svantaggi, che appartengono unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l’obbligo di ribaltare su queste ultime tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate oppure dallo stesso consorzio, si è ancora accertato che la quota della somma oggetto della detta ordinanza di assegnazione spettante alla ‘s.r.l.’ consorziata era pari a quasi un milione e novecentomila euro, ampiamente sufficiente a far fronte al debito per il quale è stato chiesto il fallimento.
Si tratta, osservano i giudici di Cassazione, di un credito sorto in capo alla società fallita che, pur non essendo stato incassato prima del fallimento, atteso che l’ordinanza di assegnazione non aveva ancora avuto esecuzione al momento della dichiarazione del fallimento (la banca terza pignorata ha provveduto al versamento al curatore delle somme venti giorni dopo la dichiarazione del fallimento), era certamente esistente e aveva al momento della dichiarazione del fallimento una elevata probabilità, vicino alla certezza, di essere riscosso.
Questo dettaglio non può essere trascurato, anzi, poiché l’esistenza di un controcredito, certo, liquido e, sostanzialmente, esigibile, di importo superiore a quello azionato dal consorzio in sede fallimentare, e quindi suscettibile di essere posto in compensazione, determina il venir meno in radice della situazione di insolvenza della società in liquidazione.

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