Amministratore a fine incarico: nessun compenso per l’attività ulteriore
Il professionista è tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, le sole attività urgenti che non possono essere differite, senza danno o pericolo, in attesa della nomina assembleare o giudiziale del nuovo amministratore
L’amministratore di condominio, alla cessazione dell’incarico per la scadenza del termine di durata, o per la revoca o le dimissioni, non può, Codice Civile alla mano, continuare ad esercitare tutti i poteri previsti, né ha più diritto ad alcun compenso per l’attività ulteriormente svolta, essendo tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, le sole attività urgenti che non possono essere differite, senza danno o pericolo, in attesa della nomina assembleare o giudiziale del nuovo amministratore.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 7247 del 26 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in uno stabile in provincia di Catania e relativo ad un decreto ingiuntivo con cui, in origine, era stato imposto al condominio il pagamento di oltre 17mila euro all’oramai ex amministratore.
Quel decreto ingiuntivo, già messo in discussione in Appello, viene ora cancellato definitivamente dai giudici di terzo grado, i quali, in premessa, ricordano che fino all’entrata in vigore – il 18 giugno 2013 – della riforma del condominio poteva ritenersi legittima la delibera di approvazione del rendiconto consuntivo che conteneva fra le sue voci la determinazione del compenso spettante all’amministratore, essendo l’assemblea l’organo generalmente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, mentre dopo quella data è diventata operativa la norma del Codice Civile che prescrive che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, quindi, il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall’assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato, l’elemento essenziale della analitica specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.
Inaccettabile, quindi, la deliberazione dell’assemblea condominiale che approvi il rendiconto annuale includendovi l’importo dovuto all’amministratore a titolo di compenso per l’attività svolta, ove tale importo non fosse stato specificato analiticamente all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa, non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita.
Difatti, l’approvazione del consuntivo da parte dell’assemblea preclude ai condòmini la facoltà di contestare le voci di entrata e di uscita sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Né può essere ricompresa tra le attribuzioni dell’assemblea condominiale l’approvazione di un compenso da riconoscere a chi abbia svolto i compiti dell’amministratore in difetto di un valido incarico, in segno di riconoscenza, ovvero in funzione di corrispettivo dei servizi comunque ricevuti.
Respinta la tesi proposta dall’ex amministratore, tesi secondo cui sarebbe da ravvisarsi una prorogatio del suo incarico – fino all’aprile del 2016 – con conseguente diritto ai relativi compensi, tesi inaccettabile, secondo i giudici, poiché il Codice Civile stabilisce che alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.