Niente condizioni di parità per gli operatori economici di Paesi che non hanno concluso un accordo con l’Unione Europea
Impossibile, quindi, richiedere di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell’Unione Europea su un piano di parità rispetto agli offerenti degli Stati membri o dei Paesi terzi vincolati da un accordo
Gli operatori economici di un Paese che non ha concluso con l’Unione Europeo un accordo internazionale in materia di appalti pubblici non possono avvalersi della parità di trattamento in detto settore. Questo il chiarimento fornito dai giudici comunitari (sentenza del 22 ottobre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame le contestazioni mosse da una società, con sede in Turchia, in merito alla procedura di appalto pubblico per la costruzione di una infrastruttura ferroviaria in Croazia. In sostanza, in materia di appalti pubblici, in assenza di un accordo internazionale concluso tra l’Unione Europea e un Paese terzo, gli operatori economici di detto Paese terzo non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva pertinente in tale materia per richiedere di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell’Unione Europea su un piano di parità rispetto agli offerenti degli Stati membri o dei Paesi terzi vincolati da un siffatto accordo. Inoltre, alla luce della competenza esclusiva dell’Unione Europea nel settore della politica commerciale comune, alle autorità nazionali non è consentito applicare le disposizioni nazionali che recepiscono le norme contenute in tale direttiva agli operatori economici di Paesi terzi che non hanno concluso un siffatto accordo internazionale con l’Unione Europea. Per meglio inquadrare la questione, i giudici ricordano che l’Unione Europea è vincolata a taluni Paesi terzi da accordi internazionali, segnatamente dall’accordo dell’’Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici’, i quali garantiscono, in modo reciproco e paritario, l’accesso degli operatori economici agli appalti pubblici. Così, secondo la direttiva applicabile all’appalto pubblico in Croazia, gli enti aggiudicatori degli Stati membri devono accordare agli operatori economici dei Paesi terzi che sono parti di un siffatto accordo un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori economici dell’Unione Europea, quindi gli operatori economici di detti Paesi terzi possono avvalersi delle disposizioni di tale direttiva. Per contro, gli operatori economici dei Paesi terzi che, come la Turchia, non hanno concluso con l’Unione Europea un siffatto accordo internazionale non possono partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nell’Unione Europea rivendicando la parità di trattamento rispetto agli offerenti degli Stati membri o dei Paesi terzi vincolati da un accordo siffatto. Del pari, essi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva pertinente in materia di appalti pubblici al fine di contestare la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Inoltre, la questione dell’accesso di operatori economici di Paesi terzi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici negli Stati membri rientra in un settore in cui l’Unione Europea ha competenza esclusiva: pertanto, per quanto attiene a detto accesso, gli Stati membri non sono autorizzati a legiferare o ad adottare atti giuridicamente vincolanti di portata generale, anche qualora l’Unione Europea non abbia adottato atti applicabili in tale settore. In mancanza di un simile atto, spetta all’ente aggiudicatore valutare, caso per caso, se debbano essere ammessi ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico operatori economici di Paesi terzi che non hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione Europea in materia di appalti pubblici. Qualora, poi, un siffatto operatore economico contesti lo svolgimento della procedura, il suo ricorso può essere esaminato solamente alla luce del diritto nazionale e non alla luce del diritto dell’Unione Europea. Infine, le autorità nazionali non possono esigere che le autorità aggiudicatrici applichino agli operatori economici di Paesi terzi che non hanno concluso accordi internazionali con l’Unione Europe le disposizioni nazionali che recepiscono le norme contenute nella direttiva sugli appalti pubblici.