Niente risarcimento per la persona rimasta vittima della propria disattenzione
Legittimo escludere, a fronte di un capitombolo sulla strada pubblica, ogni pur minima colpa del Comune
La distrazione della persona danneggiata può costituire anche la causa unica del danno, ed esclude, in tal caso, la colpa del custode.
Questo il principio a chiusura (ordinanza numero 16644 del 28 maggio 2026 della Cassazione) del contenzioso sorto a seguito di quanto verificatosi a Catanzaro quasi venti anni fa.
Una donna ‘accusa’ il Comune di Catanzaro, spiegando di essere inciampata e caduta, quando era ancora una ragazzina, nel discendere da un marciapiede in una pubblica via della città di Catanzaro, e aggiungendo che la caduta le aveva provocato lesioni personali guarite ma con postumi permanenti.
Chiara, secondo la donna, la dinamica dell’episodio all’origine della vicenda giudiziaria: la cadita è stata causata, a suo dire, da una pedana di legno – non visibile e non segnalata, provvisoria ed instabile – giustapposta allo scalino formato dal marciapiede, quindi a copertura di un dissesto della pavimentazione. Consequenziale la richiesta di ottenere la condanna del Comune a versarle un adeguato risarcimento per il danno da lei patito in conseguenza della caduta in strada.
Per i giudici di merito, prima, e per i magistrati di Cassazione, poi, però, nessun addebito è possibile a carico dell’ente pubblico. Ciò per un dettaglio, soprattutto: l’infortunio è da ascriversi a distrazione della vittima, colpevole di non avere visto ed evitato un pericolo agevolmente avvistabile ed evitabile.
Respinta la tesi proposta dalla donna e centrata sulla concreta e specifica pericolosità dello stato dei luoghi, all’epoca del fatto, per gli utenti della strada.