Persona disabile a causa di un incidente: risarcimento comprensivo della spesa per la nuova casa
La persona che abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto d’un nuovo immobile
Persona disabile a causa delle lesioni subite in un incidente stradale: ha diritto ad un risarcimento anche per la spesa sostenuta per il trasferimento in una nuova casa, più adeguata alle sue mutate esigenze quotidiane.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 6947 del 23 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un drammatico sinistro stradale verificatosi quasi undici anni fa in Lombardia.
Tutto avviene in pochi, terribili secondi: il conducente di un autobus in servizio pubblico arresta il veicolo al di fuori dello spazio prescritto per la fermata, al fine di far discendere una passeggera che in quel momento è affidataria di una bimba di 8 anni. Aperte le porte dell’autobus, però, la bambina, una volta discesa, attraversa la strada passando posteriormente al bus e viene investita da un autoveicolo proveniente dalla direzione opposta.
Gravissime le lesioni riportate dalla bambina, resa disabile dalle ripercussioni fisiche subite a seguito dell’incidente. Inevitabile l’azione risarcitoria avanzata dai genitori. E su questo fronte i giudici di merito, una volta ricostruito nei dettagli i fatti, compiono valutazioni diverse sulle responsabilità che hanno portato al drammatico episodio: in primo grado, viene attribuito un 40 per cento di colpa al conducente del bus, un 30 per cento al conducente della vettura, un 20 per cento alla donna cui era affidata la bambina, un 10 per cento alla bambina stessa; in secondo grado, invece, un 25 per cento di colpa al conducente del bus, un 20 per cento al conducente della vettura, un 30 per cento alla donna cui era affidata la bambina e un 25 per cento alla bambina stessa.
Ultima tappa giudiziaria, ovviamente, in Cassazione. Per i magistrati di terzo grado va, innanzitutto, confermata la suddivisione di responsabilità, a fronte dei dettagli dell’episodio, così come sancita in Appello. In particolare, però, viene sottolineato l’addebito a carico del conducente dell’autobus.
Su questo fronte è stata proposta la tesi secondo cui l’evento si sarebbe verificato anche se l’autista del bus avesse fatto discendere la passeggera in corrispondenza della fermata, tesi poggiata su alcuni dettagli, ossia che la bambina venne investita dopo essere scesa dall’autobus, dopo essere sfuggita improvvisamente alla sua accompagnatrice, dopo avere attraversato la strada e dopo avere raggiunto la corsia opposta di marcia: una condotta, questa, che la avrebbe esposta al rischio di investimento quale che fosse stato il punto di fermata dell’autobus.
In generale, sempre secondo questa tesi, la causalità materiale in sede civile va accertata col criterio controfattuale, criterio che non è soddisfatto quando l’evento di danno si sarebbe comunque prodotto quand’anche il preteso responsabile avesse tenuto la condotta alternativa corretta.
A queste osservazioni, però, i magistrati di Cassazione ribattono che il nesso di causalità materiale va accertato in base al principio condizionalistico, secondo cui è causa di un evento di danno la condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato.
Detto ciò, il condizionalismo puro conduce tuttavia ad effetti paradossali. Poiché, infatti, ex nihilo nihil fit, di qualunque fatto sarebbe teoricamente possibile trovare un antecedente causale; così, di causa in causa, si perverrebbe alla conclusione che la causa di tutto quel che esiste fu il ‘Big Bang’ o il demiurgo platonico. Questo è il cosiddetto paradosso del rischio della sovracausalità, per evitare il quale sono stabiliti da tempo due limiti. Il primo limite è quello della causalità della colpa, o principio di concretizzazione del rischio, che dir si voglia. In virtù di tale principio, non ogni violazione d’una regola giuridica può ritenersi per ciò solo causa dell’evento di danno che ne è seguito. Così, una infrazione alle regole giuridiche sulla circolazione stradale può ritenersi causa materiale d’un sinistro soltanto se questo consista esattamente nell’avveramento del rischio che il legislatore intendeva prevenire. Il secondo limite è quello cosiddetto della ridondanza: non può ritenersi causa materiale d’un danno l’antecedente che fu né necessario, né sufficiente. Causa materiale dell’evento può essere soltanto l’antecedente che fu sufficiente anche se non necessario, ovvero necessario anche se non sufficiente.
Passando dal quadro generale al dettaglio della vicenda oggetto del processo, correttamente, secondo i giudici di Cassazione, si è sancita la responsabilità del conducente dell’autobus. Soprattutto perché si è appurato il nesso di causalità tra la condotta dell’autista e il sinistro, affermando che la fermata non prevista fu concausa del sinistro perché: avvenuta su strada priva di marciapiede; avvenuta in orario serale e su strada non adeguatamente illuminata; rese estremamente imprevedibile dagli altri utenti della strada l’attraversamento di pedoni.
Per maggiore chiarezza, poi, viene anche richiamato il ‘Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada’, che stabilisce, nel disciplinare la fermata dei veicoli in servizio pubblico, che le fermate degli autobus devono essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacità della strada ed intralciando il traffico. Si tratta di una norma cosiddetta teleologicamente orientata: essa non si limita a dettare un obbligo, ma ne individua lo scopo: gli autobus devono eseguire le fermate nei luoghi a ciò deputati, in modo da evitare che i passeggeri impegnino la carreggiata. Ed appare evidente che la necessità di prevenire l’invasione della carreggiata da parte dei pedoni non può avere altro scopo che quello di prevenire investimenti, sottolineano i giudici di Cassazione.
Evidente, quindi, tornando alla vicenda in esame, il nesso causale dinanzi ad un caso in cui l’evento avveratosi è esattamente quello che la norma violata intende prevenire. Come accertato, difatti, la bambina fu investita al centro della strada mentre l’attraversava, in luogo nel quale i conducenti in transito potevano legittimamente attendersi l’assenza dei movimenti di persone, atteso che esso non era in prossimità né in corrispondenza di una fermata di mezzi pubblici. Pertanto, l’arresto dell’autobus al di fuori del luogo a ciò deputato fu circostanza non sufficiente, ma necessaria rispetto alla causazione dell’investimento, e fu, dunque, una circostanza non ridondante.
Ancora aperto, invece, il fronte relativo al risarcimento da riconoscere ai genitori della giovanissima vittima dell’incidente.
Nodo gordiano – su cui dovranno pronunciarsi nuovamente i giudici d’Appello, tenendo conto delle indicazioni fornite dai magistrati di Cassazione – è quello relativo al danno consistito nel costo sostenuto dalla coppia per l’acquisto di una casa idonea alle esigenze della loro figlioletta, ora, purtroppo, disabile.
In Appello si è affermato che tale danno è risarcibile solo in misura pari alla differenza tra il valore di mercato d’un immobile analogo a quello posseduto prima dell’infortunio ed il maggior costo dell’immobile acquistato successivamente all’incidente. I genitori della bambina sostengono, invece, in Cassazione che, in ogni caso, il danno in esame, non potendo essere dimostrato nel suo esatto ammontare, va necessariamente liquidato in via equitativa.
Questa obiezione è ritenuta corretta dai magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, ricordano che il risarcimento del danno deve comprendere il lucro cessante ed il danno emergente, che è rappresentato dai costi sostenuti per elidere le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito. Ebbene, per una persona disabile sono conseguenze dannose del fatto illecito la perduta possibilità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana ed il bisogno di assistenza domestica e fisioterapica. Se l’una e l’altra di tali conseguenze non possono essere eliminate in ragione delle dimensioni o delle caratteristiche strutturali dell’abitazione della vittima, il costo sostenuto per l’acquisto d’una diversa abitazione costituisce un danno emergente risarcibile.
In generale, comunque, il risarcimento del danno soggiace al cosiddetto principio di indifferenza, in virtù del quale il risarcimento non può eccedere il pregiudizio effettivamente subìto. Se, dunque, per le caratteristiche del danno e del risarcimento, questo non possa avvenire se non incrementando per forza di cose il patrimonio della vittima rispetto allo status quo ante, tale circostanza va tenuta presente nella liquidazione. Si tratterà semplicemente di compiere una operazione matematica di sottrazione, il cui minuendo è il patrimonio della vittima ante sinistro, e il sottrattore il patrimonio della vittima nella consistenza acquisita a risarcimento avvenuto.
In Appello, quindi, secondo i giudici di Cassazione, non sono stati commessi errori laddove si è affermato che nella stima del danno consistito nella necessità di acquistare un immobile privo di barriere architettoniche occorre tenere conto del valore dell’immobile abitato dalla vittima prima dell’infortunio. Se, infatti, il danneggiato lasciasse la propria abitazione di proprietà per acquistarne un’altra consona alle sue mutate esigenze di vita, delle due l’una: o il vecchio immobile è messo a reddito per locazione; oppure è conservato nella disponibilità del proprietario. Nel primo caso, a risarcimento avvenuto, il danneggiato viene a godere di frutti civili per l’avanti non goduti; nel secondo caso viene a godere della disponibilità di due immobili, per l’avanti inesistente. Corretta, dunque, è l’affermazione per cui la stima del danno di cui si discorre non può, in casi come quello in esame, ritenersi pari tout court al prezzo d’acquisto d’un nuovo immobile.
Tuttavia, la decisione emessa in Appello va rivista. Ciò perché si è accertato in facto che la bambina è affetta da invalidità grave e che effettivamente vi è stata la necessità, per i suoi genitori, di modificare o abbandonare l’immobile fino ad allora abitato, ma, allo stesso tempo, è stata respinta, per presunto difetto di prova, la domanda di risarcimento presentata dai genitori della bambina.
Questa decisione è errata, sanciscono i giudici di Cassazione, poiché il danno patrimoniale rappresentato dai costi sostenuti per un forzoso mutamento dell’abitazione non può essere liquidato nel suo esatto ammontare. Il valore degli immobili infatti è fluttuante e non risulta da listini o mercuriali, né può stabilirsi al centesimo quanta parte del costo sostenuto per l’acquisto d’un immobile sia resa necessaria dall’infortunio e quanta no.
Ciò detto, è evidente l’errore compiuto in Appello, laddove è stata omessa la liquidazione del risarcimento a fronte di un danno ritenuto esistente. A questa lacuna dovranno porre rimedio i giudici di secondo grado, tenendo conto del principio, fissato ora dai magistrati di Cassazione, secondo cui la persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto d’un nuovo immobile. La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa, tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora.
In aggiunta, comunque, i giudici d’Appello dovranno valutare se, per le circostanze del caso concreto (ad esempio, titolarità dell’acquisto immobiliare, provenienza del denaro impiegato, titolarità dell’immobile precedentemente abitato), creditore del risarcimento debba ritenersi la vittima primaria oppure i suoi genitori, chiosano i magistrati di Cassazione.