Amministrazione pubblica colpevole per la lesione causata a terzi dal fatto illecito del dipendente
Necessario che la condotta incriminata sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o i poteri che il lavoratore esercita o di cui è titolare
L’amministrazione pubblica risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto illecito del suo dipendente. E ciò anche quando il dipendente abbia approfittato delle proprie attribuzioni e abbia agito per finalità esclusivamente personali o egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza. A patto, però, che la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o i poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa non sarebbe stata possibile senza l’esercizio di quelle funzioni o di quei poteri, esercizio che, per quanto deviati o abusivi o illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 20141 del 18 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da un incidente verificatosi in Campania.
Nello specifico, un uomo ha citato in giudizio un Comune per ottenerne la condanna a titolo risarcitorio, allegando che su richiesta e incarico dell’ente locale, si apprestava a sfrondare alberi in una piazza della città, issato sulla benna di una macchina operatrice di proprietà dello stesso Comune e regolarmente assicurata, e che, a causa di un’errata manovra del conducente – impiegato del Comune –, cadeva e riportava gravi lesioni.
Per la vittima dell’incidente non ci sono dubbi sulla responsabilità dell’amministrazione comunale. Di parere opposto, invece, i giudici di merito, i quali respingono la richiesta risarcitoria nei confronti del Comune.
In particolare, in Appello, vengono evidenziati alcuni dettagli: la persona danneggiato ha allegato di aver avuto incarico dal Comune, essendo però dipendente della distinta Comunità montana; incaricato del taglio dei rami è stato invece il dipendente del Comune, pur non potendo dirsi sussistente neppure l’allegazione che il compito fosse di competenza dell’ente e che fossero state date direttive di svolgerlo con la macchina; non vi è prova di un rapporto tra Comune e persona danneggiata.
Decisivo, quindi, il difetto d’incarico dell’ente locale alla persona danneggiata.
Di parere opposto, invece, i giudici di Cassazione, per i quali viene invece in rilievo la responsabilità dell’amministrazione comunale per fatto del proprio dipendente, atteso che, al di là della competenza formale in ordine al taglio dei rami, è stato constatato che il dipendente del Comune, doveva svolgerla – come ammesso dallo stesso ente locale – per conto del proprio datore di lavoro, seppur in assenza di prova su direttive modali specifiche al riguardo.
A fronte di questo elemento, va applicata la visione secondo cui l’amministrazione pubblica risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni e agito per finalità esclusivamente personali o egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o i poteri che esercita o di cui è titolare. E nella vicenda in esame, peraltro, neppure si trattava di finalità puramente personali del dipendente comunale, e l’incidente non sarebbe potuto accadere senza l’esercizio delle funzioni pubbliche, mediante l’esecuzione dell’incarico datogli proprio dal Comune, da parte del lavoratore pubblico, sicché il danneggiato riveste, in questa chiave, la qualifica di terzo.