Assegnazione della casa: fondamentale l’interesse dei figli

La destinazione dell’immobile a casa familiare non può essere esclusa per il solo fatto che il minore sia stato condotto altrove

Assegnazione della casa: fondamentale l’interesse dei figli

Per decidere in merito all’ assegnazione della casa familiare è necessario tenere prioritariamente conto dell’interesse della prole, valutando che l’immobile costituisca la proiezione nello spazio dell’identità del minore all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale. Ragionando in questa ottica, la destinazione dell’immobile a casa familiare non può essere esclusa per il solo fatto che il minore sia stato condotto altrove, essendo, invece, decisivo accertare se l’allontanamento sia avvenuto temporaneamente o definitivamente, e non assumendo rilevanza un trasferimento dovuto ai contrasti insorti tra i genitori.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 25403 del 16 settembre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da un uomo in merito all’assegnazione della casa familiare, di sua proprietà, all’ex moglie, collocataria, peraltro, della loro figlia.
Analizzando la specifica vicenda, per i magistrati va confermato il collocamento privilegiato della minore presso la madre in considerazione della sua tenera età – neanche 2 anni – e della necessità di garantirle una certa stabilità. Impossibile un collocamento paritario alternato presso ciascuno dei genitori. La minore deve risiedere prevalentemente presso la madre, poiché con lei ha sinora ha convissuto.
Fondamentale, e legittimo, quindi, fare riferimento all’interesse morale e materiale della bambina. E, ragionando in questa ottica, anche il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Perciò, il giudice chiamato a fissare la regolamentazione a seguito della crisi familiare, nel decidere se assegnare la casa coniugale, deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore a beneficiare dell’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita, abitazione che, in quanto tale, è proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale.
Ciò detto, la destinazione impressa all’immobile che sia stato l’habitat domestico del minore non può essere esclusa solo perché detto minore è stato condotto altrove, in quanto è decisivo accertare la ragione dell’allontanamento onde verificare se esso sia avvenuto solo temporaneamente o in via definitiva. E la qualificazione giuridica di un immobile come casa familiare postula che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa sua utilizzazione da parte del nucleo costituito da genitori e figli e che tale destinazione sia stata impressa dalle parti non solo in astratto ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell’immobile.
Di conseguenza, per l’immobile, pacificamente riconosciuto dalle parti quale casa familiare e in cui la minore ha sempre vissuto fino all’inizio della crisi familiare, deve escludersi la rilevanza, al fine del mutamento di tale destinazione, del temporaneo allontanamento dei genitori per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita del figlio.
Tornando alla vicenda in esame, in ordine all’assegnazione della casa familiare, i giudici ritengono di doverla mantenere in favore della madre, con cui la bambina stabilmente convive, e ciò anche in considerazione del fatto che, presso tale abitazione, madre e figlia risiedono ormai da oltre un anno, in coincidenza con un periodo di particolare formazione della minore, e che sradicare la bambina dal suo abituale ambiente domestico potrebbe essere per lei destabilizzante, poiché proprio la sua tenera età induce a considerare preferibile non alterare le sue abitudini, onde evitare di ingenerare possibili disequilibri che potrebbero ripercuotersi sulla sua sana crescita psico-fisica.

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