Automobilista responsabile in toto se il pedone investito non ha tenuto una condotta imprevedibile ed anormale
Alla luce di quanto previsto dal ‘Codice della strada’, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità
In caso di investimento di un pedone, ai fini dell’integrale esonero della responsabilità del conducente del veicolo investitore, che è presunta al 100 per cento, come previsto dal Codice Civile, occorre sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’investitore si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, sia che il conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare in relazione alla necessità di regolare la velocità del mezzo fino ad assicurare la possibilità del suo completo arresto.
Questi i principi di diritto fissati dai giudici (ordinanza numero 20792 del 23 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un sinistro stradale verificatosi nella provincia romana.
Chiara la dinamica dell’episodio: un uomo, nel rincasare dopo aver parcheggiato l’automobile lungo il marciapiede frontistante la propria abitazione, mentre si accinge ad attraversare la strada, in prossimità delle strisce pedonali, viene travolto da un’automobile, il cui conducente, accertano poi i carabinieri, risulta positivo al cosiddetto alcoltest, registrando la presenza di un tasso alcolemico triplo rispetto a quello massimo consentito.
A fronte di tali elementi, è evidente, secondo i giudici, l’addebito possibile nei confronti dell’automobilista, il quale avrebbe dovuto arrestare il veicolo, e non limitarsi – pur procedendo a velocità che è stata valutata nella norma – a controllare il transito del pedone, anche tenendo conto della presenza di un attraversamento pedonale, dell’avvistamento di un pedone e, soprattutto, della presenza di ostacoli tali da non poter verificare se detto pedone avesse abbandonato l’area dell’attraversamento. In particolare, proprio la situazione di ingombro della visuale – data dalla presenza di veicoli posteggiati a bordo strada – avrebbe imposto una condotta di maggior prudenza, ovvero l’arresto del veicolo.
Così, alla luce di quanto previsto dal ‘Codice della strada’, secondo cui i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità, e devono sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, il conducente del veicolo investitore avrebbe dovuto, nella vicenda in esame, progressivamente rallentare la velocità, sino ad arrestarsi, in presenza di una situazione di parziale occultamento dell’intero spazio interessato dall’attraversamento del pedone, senza confidare nel completamento di quella operazione. E ciò anche in ragione del fatto che, qualora un pedone si accinga ad attraversare la strada e ne abbia iniziato l’attraversamento, il conducente del veicolo ha l’obbligo di prospettarsi l’eventualità di una qualche esitazione, incertezza o pentimento.