Caduta causata da una buca: niente risarcimento per il pedone imprudente
Laddove la situazione di pericolo sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa
Niente risarcimento per la caduta causata da una buca su un marciapiede se si appura che la persona danneggiata ha tenuto una condotta imprudente ed irregolare.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 4336 del 26 febbraio 2026 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente l’istanza risarcitoria avanzata da un uomo nei confronti di un Comune.
Scenario dell’episodio, risalente a quasi quattordici anni fa, è la città di Avellino. Ad un incrocio, un uomo è vittima di una caduta, provocata, a suo dire, dall’avere messo il piede in una buca – non visibile, peraltro, perché coperta da alcuni fogli di giornale – presente nella pavimentazione del marciapiede su cui stava camminando tranquillamente.
Consequenziale è la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Comune, responsabile, secondo l’uomo, alla luce della inadeguata manutenzione del marciapiede.
Per i giudici di merito, però, l’uomo non può pretendere nulla, poiché il suo incauto comportamento, qualificabile come caso fortuito, è idoneo ad escludere la responsabilità del Comune quale custode del marciapiede scenario del capitombolo.
Inutili le ulteriori obiezioni sollevate dall’uomo in Cassazione. Anche per i giudici di terzo grado, difatti, nessuna responsabilità è addebitabile al Comune.
Condivisa in toto la valutazione compiuta in Appello, laddove non si è presa in esame la sola condotta (colposa) del soggetto danneggiato ma si sono anche individuate le caratteristiche dei luoghi, affermando che la buca era posta al margine estremo del marciapiede, in corrispondenza con lo scalino e l’incrocio tra le due strade, era di piccole dimensioni ma facilmente avvistabile per l’evidente differenza di colore tra il suo fondo di cemento e le mattonelle marroni, oltre che per la vicinanza di un palo dell’illuminazione pubblica, ed agevolmente evitabile per la presenza di ampio spazio liberamente percorribile in piena sicurezza. Peraltro, la vittima della caduta ha confermato l’intenzione di attraversare la strada proprio in corrispondenza dell’incrocio, laddove ciò non era consentito e benché un attraversamento pedonale fosse previsto a distanza di pochi metri e solo così trova spiegazione il suo incedere proprio sul margine estremo del marciapiede.
Indiscutibile, quindi, la condotta colposa dell’uomo, che, perciò, può prendersela solo con sé stesso e non può pretendere nulla dal Comune.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici di Cassazione, respingendo l’obiezione difensiva secondo cui solo una condotta imprevedibile della vittima può escludere del tutto la responsabilità del custode, chiariscono che la prevedibilità della condotta della vittima è irrilevante ai fini della responsabilità del custode, essendo quest’ultima oggettiva. Al concetto di prevedibilità della condotta della vittima, da parte del custode, va sostituto quello di prevedibilità del pericolo da parte della vittima, e, quindi, ove la situazione (di pericolo) sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e va ritenuto integrato il caso fortuito.