Condizioni generali: necessaria l’approvazione per iscritto della presunta clausola vessatoria
I giudici aggiungono che, ragionando in ottica pro consumatore, una clausola, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa
In materia di condizioni generali di contratto, vige l’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola che si ipotizza come vessatoria. E, inoltre, a tutela del consumatore, una clausola, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l’adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell’autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità, dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell’accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto.
In sostanza, la trattativa costituisce un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l’abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità della disciplina consumeristica dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della sua relativa idoneità.
Di conseguenza, il positivo svolgimento della specifica trattativa con il consumatore, purché dotata dei previsti requisiti e se, come detto, provata dal professionista, costituisce l’unico presupposto di esclusione della presunta vessatorietà.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 15629 del 21 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in merito alla stipula di due contratti di abbonamento a programmi televisivi, contratti caratterizzati dal rinnovo tacito.
In ballo oltre 3mila e 300 euro, pretesi dal titolare di una impresa individuale come canoni di abbonamento e negati, invece, dal privato intestatario dei contratto di abbonamento a programmi televisivi.
Il privato punta a vedere sancita la nullità dei contratti di abbonamento, alla luce di clausole di tacito rinnovo contrattuale e di una clausola penale prevista per la mancata restituzione del dispositivo di decriptazione (cosiddetta ‘smart card’). Su questo fronte, difatti, il privato osserva che la sottoscrizione è stata da lui apposta su un mero richiamo cumulativo a tutte le condizioni generali di contratto.
Questi dettagli sono fondamentali, secondo i giudici di Cassazione, per stoppare la pretesa avanzata dal titolare dell’impresa individuale.
Condivisa, quindi, la valutazione pro consumatore già compiuta dal giudice d’Appello, il quale aveva osservato che nei contratti stipulati tra le parti la prima pagina riporta in testa i dati dell’abbonato e ¡a tipologia di abbonamento scelta, mentre in calce a quella stessa pagina vengono indicate in blocco, mediante richiamo delle sole rubriche, tutte le condizioni generali di contratto (non prima citate, in quanto riportate solo nella seconda pagina del contratto) tra le quali è il consumatore a dover individuare quelle che non sono di suo gradimento.
Evidente l’inadeguatezza della tecnica redazionale dei contratti. In particolare, sotto due profili: in primo luogo, perché la indicazione dell’esistenza di clausole vessatorie è stata posta, mediante richiamo delle sole rubriche, nella prima pagina del contratto, mentre tutte le condizioni generali di contratto risultano essere riportate nella pagina seguente; in secondo luogo, perché il consumatore, aderente al contratto unilateralmente disposto dal professionista, non viene invitato ad approvare specificatamente per iscritto le clausole che, pur comportando un significativo squilibrio tra le parti, intende comunque accettare, ma, diversamente, viene invitato ad individuare le clausole che espressamente rifiuta, evidenziandole mediante l’apposizione di una crocetta.
Così facendo, il professionista ha delegato, dunque, alla attenzione del singolo consumatore il ricercare, tra le varie clausole, quelle che, a vario titolo, non gli aggradano. Tuttavia, il dovere informativo posto in carico al professionista postula che sia costui a selezionare, evidenziare e sottoporre al contraente debole i passaggi del contratto che possono essere forieri di squilibrio. Quindi, è il professionista a dover richiamare l’attenzione del consumatore, costringendolo a riguardare le clausole sfavorevoli e ad accettarle con consapevolezza. Al contrario, nel caso in esame, le clausole non consentivano di avere immediata contezza del contenuto.
I magistrati di Cassazione aggiungono che, Codice Civile alla mano, le clausole vessatorie debbono essere specificamente approvate. Osta dunque a tale specifica approvazione, in primo luogo, il richiamo della sola rubrica prima, ed il richiamo del contenuto delle condizioni contrattuali poi, in due differenti pagine del contratto, che ne rende più difficoltoso il raffronto al fine della verifica di coerenza tra quanto indicato sinteticamente in rubrica e quanto più ampiamente illustrato nel contenuto, nella fattispecie relativo a specifici adempimenti posti a carico del consumatore che voglia evitare il rinnovo automatico degli accordi in essere.
La tecnica usata nel modulo contrattuale predisposto in questa vicenda dal professionista, con cui si richiede al cliente di apporre una crocetta per escludere ovvero rifiutare le clausole non gradite, è irregolare, poiché, normativa alla mano, non vi è lo scopo di sollecitare l’attenzione del consumatore sulle clausole che non intende accettare, bensì il precipuo fine di obbligare il professionista, che predispone unilateralmente l’accordo contrattuale a mezzo di moduli o formulari, di far convergere l’attenzione del consumatore sulle clausole che il medesimo consapevolmente ritiene di specificamente accettare pur essendo vessatorie.
Tirando le somme, viene ribadito il principio secondo cui, in materia di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest’ultima ipotesi, non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. Di conseguenza, il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d’ordine è inidonea a determinare l’efficacia della clausola vessatoria, od onerosa, essendo a tale fine necessario che essa risulti dal professionista chiaramente ed autonomamente evidenziata, e dal cliente specificatamente ed autonomamente sottoscritta.