Esdebitazione per l’uomo mandato in crisi economicamente dalla rottura con la moglie
A certificare la precarissima situazione patrimoniale dell’uomo è anche il riferimento all’assegno sociale
Via libera alla esdebitazione a fronte della palese incapienza del debitore che, facendo due rapidi conti, non dispone di utilità attuali o prevedibili, secondo la soglia parametrata all’assegno sociale.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza del 23 ottobre 2025 del Tribunale di Nola), chiamati a prendere in esame l’istanza presentata da un uomo che, messo in crisi economicamente dalla causa per la separazione dall’ex moglie, si ritrova sul groppone un grosso cumulo di debiti e può contare solo sul proprio reddito da lavoro.
Sul tavolo il soggetto indebitato – che, va detto, si è risposato – ha messo non solo l’elenco dei creditori (con le somme rispettivamente da lui dovute) e la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ma anche l’indicazione degli stipendi e di tutte le entrate proprie e del proprio nucleo familiare, e soprattutto ha, come riconosciuto anche nella relazione particolareggiata dell’’Organismo di composizione della crisi’, descritto sia le cause dell’indebitamento, sia la diligenza da lui impiegata nell’assumere le obbligazioni, nonché l’esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere.
Ad arricchire il quadro, poi, due ulteriori dettagli: il nucleo familiare del debitore si compone della sua persona e di quella della coniuge, priva di reddito; le uniche fonti di sostentamento sono costituite dal reddito di lavoro dipendente del debitore, ossia uno stipendio netto mensile di circa 1.800 euro su tredici mensilità.
In aggiunta, poi, il debitore risulta priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare. In particolare, in relazione ai beni mobili registrati, il gestore della crisi ha riferito che dalla visura al ‘PRA’ il soggetto risulta titolare di tre veicoli: il primo è stato recentemente rottamato; il secondo ha quasi trent’anni, è di scarsissimo valore – tanto da essere valutato su alcuni siti circa 1.800 euro – e non viene utilizzato e difatti è privo di copertura assicurativa; il terzo, un motoveicolo stesso viene utilizzato per spostamenti familiari e lavorativi.
Riflettori puntati, poi, soprattutto sulle ragioni che hanno generato e determinato la situazione di sovraindebitamento, tutte riconducibili alle vicende connesse alla separazione dall’uomo dall’ex coniuge. In particolare, i motivi dell’indebitamento paiono tutti da ricondursi alla vicenda burrascosa relativa alla separazione personale con la ex moglie.
Secondo quanto spiegato dall’uomo, la separazione prima ed il divorzio poi, per la mancanza di accordi tra lui e l’ex moglie, hanno preso il sopravvento influenzando negativamente le vicende della sua vita, tanto che, a causa degli importi richiesti dai professionisti per le spese legali, nonché degli assegni di mantenimento disposti in favore dell’ex coniuge e dei figli, sempre regolarmente corrisposti, non è più riuscito ad onorare i debiti contratti prima della separazione coniugale e, dunque, a condizioni economiche non compromesse.
In sostanza, con riguardo al requisito dell’incapienza patrimoniale in termini di assenza utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, il debitore è privo di qualsiasi patrimonio economicamente significativo – sia reddituale che immobiliare e mobiliare: dalla documentazione emerge che, all’attualità e secondo una previsione attendibile per il prossimo triennio, il debitore non è in grado di fornire utilità ai creditori, in quanto, a fronte di un reddito annuo disponibile per l’anno 2024 di circa 1.867 euro mensili e dunque di 24.265 euro annuali, deve sostenere spese fisse e documentate per 2.125 euro mensili, comprensive del pagamento dell’assegno di mantenimento di 800 euro al mese, e dunque di 25.500 euro annuali, mentre le spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita vengono individuate in circa 16.000 euro.
Ebbene, applicando il criterio di valutazione delle utilità dirette e indirette, come da ‘Codice della crisi d’impresa’, il debitore non risulta in possesso, osservano i giudici, di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia superiore all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’’ISEE’, pari nella specie a quasi 16.500 euro, in quanto il reddito mensile su cui può fare affidamento non è neanche sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari del suo nucleo familiare. Difatti, risulta un reddito eccedente le spese di mantenimento minime del nucleo familiare, pari a 7.773 euro (cui si perviene decurtando dal reddito annuo netto del debitore, pari a 24.265 euro, le spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita pari a 16.492 euro. Tale eccedenza però è solo apparente, in quanto tale importo viene totalmente assorbito dall’assegno di mantenimento versato mensilmente dal debitore, assegno pari a 800 euro, corrispondente a 10.400 euro annui. Pertanto, non residua alcun attivo al debitore, anzi lo stesso presenta uno sbilancio passivo, pari ad oltre 2.600 euro.