Figli nati fuori dal matrimonio: deroga possibile alla regola dell’affidamento condiviso

L’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza, dell’altro genitore

Figli nati fuori dal matrimonio: deroga possibile alla regola dell’affidamento condiviso

In materia di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso della prole può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza, dell’altro genitore.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 16280 del 17 giugno 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere il contenzioso sorto tra ex coniugi in merito all’affido della figlia minorenne, aggiungono che la valutazione prognostica circa le capacità dei genitori di crescere ed educare la prole va formulata tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui essi hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della specifica personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
A chiusura della vicenda giudiziaria, i magistrati di Cassazione hanno confermato la decisione emessa in Appello: affido in via esclusiva della minorenne alla madre, con riconoscimento a quest’ultima dell’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, cioè, tra l’altro, quelle relative all’istruzione, all’educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale.
Decisivo per i giudici anche il disinteresse mostrato dal padre nei confronti della minore, disinteresse desunto anche dalla mancata sollecitazione ai ‘Servizi sociali’ per la riattivazione degli incontri con la figlia.

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