Mantenimento al figlio maggiorenne che sta concludendo il percorso di studi

Durante la fase propedeutica all’inserimento professionale è necessario, secondo i giudici, il sostegno da parte dei genitori

Mantenimento al figlio maggiorenne che sta concludendo il percorso di studi

Sacrosanto il mantenimento per il figlio maggiorenne che sta completando il proprio percorso di studi. Questa la decisione presa dai giudici (ordinanza numero 25622 del 18 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito dell’istanza avanzata da un padre e mirata a vedere cancellato l’obbligo di sostenere ancora economicamente il figlio maggiorenne.
In generale, l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma termina solo quando il figlio consegue l’effettiva autonomia economica o avrebbe dovuto raggiungerla, secondo i parametri di una diligente condotta. Più nello specifico, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento persiste durante il periodo conclusivo della formazione di studi, propedeutica all’inserimento professionale, quando tale sostegno risulti decisivo per il raggiungimento dell’obiettivo formativo.
In ballo, nella specifica vicenda, un assegno mensile di 500 euro. In Appello i giudici respingono la richiesta, avanzata dall’uomo, di elisione dell’assegno per il figlio, e lo fanno sul rilievo che il giovane si trova nel periodo conclusivo della propria formazione di studi propedeutica ad un inserimento professionale e necessita quindi di un sostegno che può essere decisivo ai fini dell’obiettivo da raggiungere.
Questa visione viene condivisa dai magistrati di Cassazione, i quali respingono definitivamente le ulteriori obiezioni sollevate dall’uomo.
In sostanza, il giovane non è ancora indipendente economicamente, in quanto si trova nel periodo conclusivo della propria formazione di studi propedeutica ad un inserimento professionale e necessita quindi del sostegno paterno.
Privo di fondamento, viene precisato, il riferimento, fatto dall’uomo, all’affievolimento del diritto del figlio all’assegno in vista dell’autosufficienza economica. Su questo fronte, difatti, i giudici ribadiscono che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne può farsi ricorso a delle presunzioni, una delle quali è appunto collegata all’età, ma non si tratta di un affievolimento del diritto, bensì di una semplificazione probatoria in favore del genitore, il quale si può avvalere di presunzioni, e segnatamente di quella legata al decorso del tempo, che opera a favore oppure contro il persistere del diritto al mantenimento, a seconda se il figlio sia prossimo oppure lontano dalla minore età. Tuttavia, in questo caso la presunzione è superata da un accertamento di fatto, poiché si è verificato che il figlio è nella fase finale della formazione e che ciò può consentire l’inserimento nel mondo del lavoro e pertanto necessita ancora di un supporto economico da parte del padre.

news più recenti

Mostra di più...