Mantenimento dei figli: sufficiente il richiamo alla generica capacità lavorativa del genitore
Irrilevante l’assenza del dato documentale concernente i guadagni effettivi del genitore
Obbligo di mantenimento dei figli: sufficiente fare riferimento alla generica capacità lavorativa del genitore, anche in assenza di redditi documentati.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 25534 del 17 settembre 2025 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso, confermano l’assegno di mantenimento in favore dei due figli minori – 200 euro a testa – posto a carico di un padre.
Ad inchiodare l’uomo alle proprie responsabilità sono già i giudici di merito, i quali, chiamati a prendere in esame il tema del mantenimento dei figli, osservano che egli è onerato legalmente a partecipare pro quota al mantenimento dei propri figli, venendo in rilievo, a tal riguardo, la sola sua capacità lavorativa generica, di cui non è stata dimostrata l’assenza. In questa prospettiva, difatti, egli non risulta afflitto da alcuna specifica invalidità o inidoneità, si trova ancora in età lavorativa e risulta peraltro essersi già impegnato in diverse attività, precisano i giudici.
Entrando più in dettaglio, per i giudici l’uomo è tenuto ad assolvere l’obbligo di mantenimento dei figli, avendo lui stesso riconosciuto di lavorare come musicista, pur non precisando, né documentando, i propri effettivi guadagni.
Inoltre, secondo i giudici, la prospettata influenza negativa delle misure correlate al Covid-19 sulla attività lavorativa dell’uomo, a fronte del venir meno, già da tempo, della relativa emergenza pandemica, non è da ritenersi più attuale, essendosi pertanto conseguentemente esaurita anche qualsivoglia eventuale influenza pregiudizievole sulla odierna capacità di contribuzione dell’uomo.
Queste valutazioni sono condivise appieno dai magistrati di Cassazione. Anche per loro, difatti, ponderando la situazione dell’uomo e la sua capacità lavorativa, è evidente che egli non versi in condizioni di indigenza estrema senza sua colpa o inerzia colpevole o si trovi nella concreta impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli, mantenimento cui è tenuto per legge. In particolare, l’uomo non risulta affetto da patologie che lo rendano invalido al lavoro ma è munito della capacità lavorativa potenziale ex se sufficiente ai fini dell’obbligo di mantenimento dei figli, resa evidente dall’impegno dimostrato in attività lavorative anche in ambiti inter se distantibus.
Questi dettagli sono rilevanti, soprattutto tenendo presente, chiosano i giudici, che, in generale, Codice Civile alla mano, i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la specifica capacità di lavoro professionale o casalingo.