Mutuo: si perfeziona con la consegna della cosa
La mera pattuizione secondo cui i mutuanti prestano e i mutuatari accettano una determinata somma non implica di per sé alcuna espressa ammissione dell’effettiva consegna della somma
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa. Di conseguenza, la mera pattuizione secondo cui i mutuanti prestano e i mutuatari accettano una determinata somma non implica di per sé alcuna espressa ammissione dell’effettiva consegna della somma e non è da sola sufficiente a dimostrare l’effettivo perfezionamento del contratto mediante la consegna della cosa, in assenza di una quietanza o di altra documentazione contabile che dimostri l’effettiva erogazione della somma a favore del mutuatario.
Questa la prospettiva delineata dai giudici (sentenza numero 19047 dell’11 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al trasferimento di un terreno.
Fondamentale è il riferimento al principio secondo cui è richiesta, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, anche in presenza di un contratto di mutuo bancario fondiario, stipulato per atto pubblico, la prova dell’effettiva erogazione della somma a favore del mutuatario, mediante accredito della somma in conto corrente ovvero mediante la produzione dell’atto di erogazione e quietanza. Ciò anche perché il contratto di mutuo è un contratto reale e si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario.
Nella vicenda in esame, però, dal contratto non emerge l’effettiva dazione della somma mutuata, e la pattuizione secondo cui i mutuanti prestano e i mutuatari accettano una determinata somma, non implica di per sé alcuna espressa ammissione dell’effettiva consegna della somma e tale pattuizione non è da sola sufficiente e dimostrare l’effettivo perfezionamento del contratto mediante la consegna della cosa, in assenza di una quietanza o di altra documentazione contabile che avrebbe dovuto essere prodotta dai mutuanti.
Utile il richiamo ad un altro principio, secondo cui il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, e, quindi, la tradito rei può essere realizzata attraverso la consegna dell’assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo come denaro contante, rilasciandone quietanza a saldo.
In questo quadro va però aggiunto, chiosano i magistrati, un’ulteriore considerazione: in materia di prova del perfezionarsi del contratto di mutuo, il requisito della realità proprio di tale tipologia contrattuale può essere integrato mediante il conseguimento anche della sola disponibilità giuridica della cosa in considerazione del crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari ed alla loro sostituzione con annotazioni contabili, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.