Niente ristrutturazione dei debiti per gli ex soci di una ‘s.n.c.’ cancellata

Decisiva la constatazione che i debiti in esame hanno avuto origine a seguito della pregressa attività della società

Niente ristrutturazione dei debiti per gli ex soci di una ‘s.n.c.’ cancellata

Inammissibile la ristrutturazione dei debiti richiesta da consumatori che sono in realtà ex socii di una ‘s.n.c.’ cancellata dal ‘Registro delle imprese’ e soprattutto sono gravati da debiti sociali.
Questa la presa di posizione dei giudici (ordinanza del 30 ottobre 2025 del Tribunale di Terni), i quali ritengono centrale nella vicenda in esame, e, più in generale, nella valutazione di una istanza di ristrutturazione dei debiti, l’origine della situazione debitoria.
Nel caso specifico si è appurato che i debiti dei consumatori, e, come detto, ex soci di una ‘s.n.c.’ cancellata, hanno avuto origine a seguito della pregressa attività imprenditoriale della compagine sociale poi estinta.
I soggetti indebitati hanno sostenuto che, ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, essi rivestono la qualifica di consumatore, anche se alcuni dei debiti hanno natura promiscua, in quanto risalgono a quando avevano una società, ormai cessata da molti anni. A loro parere, quindi, è consentito al debitore regolare attraverso il piano di ristrutturazione anche le passività derivanti dalla pregressa attività imprenditoriale o professionale, purché questa sia cessata e non più ripresa, cioè nel caso in cui, come quello in esame, il debitore non ricopra più la qualifica di imprenditore poiché, una volta cessata l’attività di impresa, i debiti necessariamente assumono una veste personale, gravando sul proprio bilancio familiare, in assenza di flussi in entrata di origine societaria.
Questa tesi viene però respinta dai giudici, poiché per consumatore, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, deve intendersi solo colui al quale non residuino obbligazioni sorte da un’attività professionale o imprenditoriale eventualmente esercitata in precedenza, essendo quindi ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti solo quando tutte le obbligazioni siano estranee alla precedente attività professionale o imprenditoriale.

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