‘RCA’ e massimale: persona danneggiata non è solo la vittima primaria
Necessario fare riferimento ad ogni soggetto che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, ai fini del computo del massimale deve intendersi per persona danneggiata non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro. Pertanto, il danno non patrimoniale spettante ai congiunti della vittima per la perdita del rapporto parentale deve essere riconosciuto, valutato e liquidato per ciascuno degli aventi diritto iure proprio, senza ripartizione pro quota, con l’unico limite costituito dal rispetto del massimale per singolo sinistro. La risarcibilità del danno non patrimoniale non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato né una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto sia astrattamente previsto come reato.
Questa la chiave di lettura adottata dai giudici (ordinanza numero 21339 del 25 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al possibile risarcimento per i familiari di due coniugi morti a seguito di un sinistro stradale.
Sul tavolo la questione è il criterio utilizzato per il del calcolo delle somme relative alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Gli eredi dei due coniugi hanno contestato la visione che ha portato i giudici di merito a riconoscere il danno morale alla vittima primaria, provvedendo a liquidare una percentuale di quest’ultimo in favore degli eredi, da ripartire in parti uguali tra figli e fratelli, senza tener conto che l’importo va riconosciuto per intero per ogni figlio e per ogni fratello.
Per i giudici d’Appello non vi sono dubbi: la possibilità di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del danno morale ed alla ripartizione dell’intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto è conseguente alla sola ipotesi in cui la morte della persona è stata causata dal reato, e tale ipotesi è stata esclusa nella vicenda in esame, stante l’archiviazione del procedimento penale a carico del conducente dell’autotreno, conducente finito sotto processo con l’accusa di avere causato il sinistro e la morte dei due coniugi.
Per i giudici di Cassazione, invece, preso atto che, nella vicenda in esame il danno non patrimoniale discendeva dal rapporto parentale invocato da ogni singolo soggetto richiedente un risarcimento, in ragione del diretto e personale danno subito per la morte del proprio congiunto, si sarebbe dovuto riconoscere, valutare e liquidare il risarcimento spettante a ciascuno degli aventi diritto con l’unico limite costituito dal rispetto del massimale per singolo sinistro (cosiddetto massimale catastrofale).
Allo stesso tempo, i giudici di Cassazione aggiungono che l’archiviazione penale non determina di per sé alcuna valutazione negativa su eventuali pretese civili, in quanto un medesimo episodio fattuale può, al contempo, non costituire illecito penale, ma costituire illecito civile. Utile il riferimento al principio secondo cui la risarcibilità del danno non patrimoniale non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all’accertamento ad opera del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi – materiale e psicologico – del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale.
Ragionando in questa ottica, quindi, sono evidenti gli errori compiuti in Appello, sia là dove i giudici non hanno considerato gli stretti congiunti delle vittime, che avevano agito iure proprio, quali persone danneggiate (con la conseguenza che la somma riconosciuta a costoro, a titolo di danno morale, non avrebbe dovuto essere ripartita pro quota, ma avrebbe dovuto essere attribuita per intero a ciascuno degli aventi diritto previa valutazione del danno da ciascuno patito), sia nella parte in cui ha ritenuto che non potesse così procedere in ragione dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico del conducente del mezzo pesante.
Dalla Cassazione, infine, un’indicazione precisa nella prospettiva di una nuova determinazione del danno non patrimoniale, spettante a ciascuno degli eredi dei due coniugi, a titolo di danno jure proprio: deve, in particolare, tenersi conto del fatto che, a fronte della morte di un soggetto causata (anche) da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell’irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell’impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita destinate, a volte, ad accompagnare l’intera esistenza del soggetto che l’ha subita. E in questa ottica è necessario considerare, aggiungono i giudici, che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all’essere umano.