Risoluzione consensuale del contratto: possibile imporre la forma scritta

Tale requisito va rispettato se la forma scritta è prevista appositamente in origine per il contratto che è ora da risolvere

Risoluzione consensuale del contratto: possibile imporre la forma scritta

La risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam quando tale forma è prescritta per il contratto da risolvere, non potendo, invece, essere integrata da dichiarazioni unilaterali o da comportamenti concludenti privi della necessaria sottoscrizione di entrambi i contraenti.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 19323 del 14 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla cessione di alcuni terreni.
Erronea, quindi, alla luce della vicenda in esame, la valutazione compiuta in Appello, laddove si è dichiarato che la risoluzione del contratto per mutuo consenso potesse risultare anche da comportamento tacito concludente. Ma tale principio vale soltanto, precisano i giudici di Cassazione, nel caso in cui per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam. Peraltro, dichiarando, i giudici d’Appello, che la nuova pattuizione aveva integrato il mutuo consenso quale mezzo per sciogliere il precedente accordo, non hanno considerato che quella era una dichiarazione unilaterale, apposta al contratto preliminare dal promittente venditore e soltanto da lui sottoscritta.
In generale, poi, atteso il principio della libertà della forma, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche dalla volontà di non dare ulteriore corso al contratto, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, emergente da fatti univoci successivi alla stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita, però è necessaria la forma scritta ad substantiam ove tale forma sia richiesta per il contratto da risolvere.
Tornando alla vicenda in esame, la forma scritta era richiesta per il contratto preliminare di compravendita di immobile concluso dalle parti, e perciò la forma scritta era necessaria anche per lo scioglimento di quel contratto, forma scritta non integrata dalla scrittura apposta in calce al contratto, contenente la sottoscrizione di uno soltanto dei contraenti. Ugualmente non integrava la forma scritta necessaria, poi, il rilascio della procura irrevocabile, perché la procura irrevocabile è negozio unilaterale recettizio, costituito dall’unica dichiarazione di volontà del rappresentato.

news più recenti

Mostra di più...