Sinistro causato da veicolo non identificato: possibile negare l’operatività del ‘Fondo per le vittime della strada’

Fondamentale per la persona danneggiata è provare le modalità dell’incidente e l’attribuibilità del fatto alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto

Sinistro causato da veicolo non identificato: possibile negare l’operatività del ‘Fondo per le vittime della strada’

A fronte di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato, per ottenere l’operatività della garanzia del ‘Fondo per le vittime della strada’, la persona danneggiata deve provare le modalità dell’incidente e l’attribuibilità del fatto alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo antagonista rimasto sconosciuto.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 21350 del 25 luglio 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto in merito a quanto capitato anni addietro in provincia di Gorizia, precisano che il nesso di causalità deve essere accertato attraverso un’analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie, non potendosi desumerlo univocamente dalla mera presenza di elementi potenzialmente causali se vi sono dinamiche alternative parimenti idonee a giustificare l’evento dannoso.
Singolari i dettagli dell’episodio oggetto del processo. Nello specifico, un uomo, alla guida di una ‘Vespa Piaggio’ (di proprietà di una donna, che, nell’occasione, viaggiava sul motociclo quale trasportata), stava percorrendo una strada regionale quando, giunto ad una rotonda, aveva perso il controllo del mezzo, a causa della presenza, sul manto stradale, di una striscia di gasolio, lasciata al suolo da un veicolo rimasto non identificato, rovinando per l’effetto al suolo e procurandosi la frattura scomposta della clavicola sinistra e l’infrazione del secondo arco costale da cui era conseguita una permanente compromissione dell’integrità psicofisica.
Consequenziale la richiesta di risarcimento del danno biologico, del danno derivante dalla compromissione della sfera dinamico relazionale e del danno morale, oltre al risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dai costi sostenuti per le cure mediche e per l’assistenza tecnica stragiudiziale, nonché il risarcimento del danno da ritardato adempimento, richiesta avanzata nei confronti della compagnia assicurativa designata dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’.
Per i giudici, però, la richiesta di indennizzo economico avanzata dal ‘centauro’ è priva di fondamento, poiché, applicando la regola giuridica in base a cui accertare la sussistenza del nesso causale e ritenendo provato (sulla base della disamina dei rilievi effettuati dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, intervenuti nell’immediatezza sul luogo dell’incidente) che sul manto stradale vi era una striscia oleosa, larga circa centoventi centimetri, non vi sono elementi concreti a certificare, né in via diretta né in via presuntiva, che il motociclo, nel percorrere la rotatoria, abbia effettivamente intersecato la striscia oleosa e che, quindi, sia caduto al suolo a causa dello scivolamento su di essa.
A dare corpo a questa visione, poi, alcuni dettagli: l’estensione della scia oleosa occupava in larghezza soltanto una parte limitata (centoventi centimetri) della carreggiata (di larghezza fino a otto metri e novanta centimetri); non risultavano altri elementi concreti (come, ad esempio, residui di sostanza oleosa sugli pneumatici del motociclo ovvero tracce di questi ultimi sulla macchia oleosa) che costituissero adeguato riscontro della dinamica rappresentata dal motociclista; la circostanza che il ‘centauro’ è stato rinvenuto a bordo strada dai carabinieri e a breve distanza dal punto di partenza della striscia oleosa, e quindi potrebbe addirittura ipotizzarsi, secondo i giudici, che la caduta sia avvenuta addirittura prima dell’inizio della scia oleosa.
In sostanza, dalla mera presenza di una striscia di sostanza oleosa sull’asfalto non può univocamente desumersi, con ragionevole certezza scientifico-probabilistica, che la caduta del motociclo nella rotatoria sia avvenuta proprio a causa della stessa sostanza oleosa, potendosi ipotizzare, avuto riguardo alle peculiari circostanze del caso concreto (trattandosi, in particolare, di veicolo su due ruote, che ha affrontato in orario antelucano una curva, in condizioni di ancor maggior instabilità per la presenza di un passeggero trasportato), dinamiche alternative parimenti idonee a giustificare la caduta del motociclo e dotate di pari dignità causale (come, ad esempio, errore di manovra, perdita di controllo del conducente nell’affrontare la curva in condizioni di instabilità, sbilanciamento del veicolo scaturito da un brusco movimento del passeggero, distrazione del conducente, improprio utilizzo del veicolo).

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